domenica 7 novembre 2010

legge 24 marzo 1958, n. 195 norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

l. 24 marzo 1958, n. 195 norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.Capo I Composizione ed organizzazione del Consiglio superiore.1. Componenti e sede del Consiglio.Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere[137].Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.Il Consiglio ha sede in Roma[138].2. Comitato di presidenza.Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima.Il Comitato promuove l’attività e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell’art. 9.3.Commissioni.Su proposta del Comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio superiore nomina all’inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all’art. 11, terzo comma.4.Composizione della sezione disciplinare[139].
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione, disciplinare, composta da sei componenti effettivi e di quattro supplenti[140].
I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b)[141].
I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c); un componente eletto dal Parlamento[142].
Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri.
L’elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.[Nell’elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire][143].
Nell’ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione[144].
5. Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno dieci magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento[145].
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.
6. Deliberazioni della sezione disciplinare.
In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento.
Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria[146].
Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria[147].
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente[148].
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell’incolpazione non riguardano l’esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all’ufficio che l’incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse[149].
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all’incolpato[150].
7. Composizione della segreteria.
1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4[151].
2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell’incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L’incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell’effettiva sostituzione, ma non può essere rinnovato. L’assegnazione alla segreteria nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.
3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza[152].
4. All’ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.
5. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17 della l. 1988 n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
6. Sino all’istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.
7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno[153].
7-bis. Ufficio studi e documentazione[154].
1. L’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All’ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17 della l. 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.2. Il Consiglio nomina un direttore dell’ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell’ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L’ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.3. All’interno dell’ufficio studi, e nell’ambito dell’organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza[155].8.Ispettorato.Il Consiglio superiore, per esigenze relative all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell’Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.9. Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore.Il Consiglio superiore della magistratura provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell’anno finanziario.Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo[156].Capo II Attribuzioni e funzionamento del Consiglio superiore10. Attribuzione del Consiglio superiore.Spetta al Consiglio superiore di deliberare:1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di Cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;5) sulla concessione, nei limiti delle somme all’uopo stanziate, in bilancio, dei compensi speciali previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.10-bis. Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari[157].La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il biennio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 11 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all’articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiunto dall’articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14 (24).11. Funzionamento del Consiglio.Nelle materie indicate al n. 1 dell’articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste[158].Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento[159].12. Assunzione dei magistrati per concorso[160].1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura[161].2. La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione[162].Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.13. Promozioni dei magistrati per scrutinio[163].Il Consiglio superiore nomina, per l’intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.La deliberazione della commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito.14. Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia.Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall’art. 11:1) [ha facoltà di promuovere mediante richiesta l’azione disciplinare. L’azione disciplinare può peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualità di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore][164];2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull’ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.15. Destinazione di magistrati al Ministero. Incarichi speciali ai magistrati.Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne dà comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l’incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l’incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.16. Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore.Il Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla deliberazione.17. Forma dei provvedimenti.Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l’impugnazione al Consiglio di Stato[165].Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.18. Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore.Il Presidente del Consiglio superiore:1) indice le elezioni dei componenti magistrati;2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;3) convoca e presiede il Consiglio superiore;4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno[166];5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.19. Attribuzioni del Vice Presidente.Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.20. Attribuzioni speciali del Consiglio superiore.Il Consiglio superiore:1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, né dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;3) elegge il Vice Presidente;4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;5) esprime parere nei casi previsti dall’articolo 10, penultimo comma;6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;7) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.Capo III Costituzione, cessazione e scioglimento del Consiglio superiore.21. Convocazione dei corpi elettorali.Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dal Presidente delle due Camere del Parlamento.La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.22. Componenti eletti dal Parlamento.La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea.Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.23. Componenti eletti dai magistrati[167].1. L’elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.2. L’elezione si effettua:a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall’articolo 2 della citata legge n. 48 del 200123-bis. Divieto di rieleggibilità[168].[Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni].24. Elettorato attivo e passivo[169].1. All’elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall’esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.2. Non sono eleggibili:a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subìto sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun’altra sanzione disciplinare;d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l’Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.24-bis. Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte[170].[1. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello.2. Il sorteggio è effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi.3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell’estrazione a sorte non meno del venti per cento e non più del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell’estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attività.6. A ciascuno dei primi due collegi compete la elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l’elezione di cinque componenti.7. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo.8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresì alla costituzione dell’ufficio elettorale centrale che provvede:a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;b) all’attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalità indicate nell’articolo 24-ter;c) agli altri adempimenti di sua competenza].24-ter. Sorteggio per l’assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai quattro collegi territoriali[171].[1. I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimità votano presso la Corte di cassazione.2. L’assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma.4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione].25. Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede[172].1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l’inizio della votazione.2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l’ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all’ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, nè possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24.4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l’ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell’articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell’articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all’interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.5. L’elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all’articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d’appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l’ufficio di appartenenza.9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall’articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l’ufficio centrale elettorale ivi costituito.26. Votazioni[173].1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all’articolo 23, comma 2.3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.4. Sono bianche le schede prive di voto valido.5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l’individuazione della preferenza.7. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all’esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all’articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.27. Scrutinio e assegnazione dei seggi[174].1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano.3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l’assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all’assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 30.28. Contestazioni[175].1. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.29. Reclami.I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.30.Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio.Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.31. Scioglimento del Consiglio superiore.Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.Capo IV Posizione giuridica dei componenti del Consiglio superiore.32. Durata della carica.I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.32-bis. Opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni[176].I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni, e concernenti l’oggetto della discussione.33. Incompatibilità.I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo[177].I componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali. Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche[178].Del consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l’incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico[179].34. Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini[180].35. Divieto di incarico di uffici direttivi.Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.36. Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni.I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.37. Sospensione e decadenza.I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l’arresto per qualsiasi reato.I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell’articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento.La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o imperseguibilità dell’azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione[181].38. .... [182]39. Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati.1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell’ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall’articolo 27, comma 3, per l’assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti[183].40. Assegni e indennità ai componenti del Consiglio.Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 .Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole restando a carico dell’Amministrazione di appartenenza l’onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all’eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l’indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell’indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità[184].41. Posizione giuridica dei segretari.I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta[185].Capo V Disposizioni finali.42. Abrogazioni di norme incompatibili.Le norme dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.Con l’inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura cessano di funzionare i Tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.43. Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge.La presente legge entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.**d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 Disposizioni di attuazione e di coordinamento della l. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie.TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamentoCapo I - Elezioni dei magistrati componenti del Consiglio.Sezione I - Collegi e uffici elettorali.1. Collegi elettorali per l’elezione dei magistrati di corte d’appello e dei magistrati di tribunale.I collegi istituiti dall’art. 26 della legge comprendono il territorio dei distretti di corte di appello indicati per ciascuno di essi nell’annessa tabella A. Nella stessa tabella è indicato il capoluogo di ciascun collegio.2. Uffici elettorali.Per l’elezione dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e dei magistrati di corte di cassazione è istituito un ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.Per l’elezione dei magistrati di corte di appello e per l’elezione dei magistrati di tribunale è istituito un ufficio elettorale, rispettivamente presso ciascuna corte di appello o sezione distaccata di corte di appello e presso ciascun tribunale.Per l’elezione dei magistrati indicati nel comma precedente è istituito altresì, in ciascun collegio, un ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capoluogo del collegio stesso.3. Composizione degli uffici elettorali.L’ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione è composto di un presidente di sezione, che lo presiede, e di due magistrati di corte di cassazione, designati dal Primo Presidente.Gli uffici elettorali presso le Corti di appello e presso le sezioni distaccate delle Corti di appello sono composti di tre magistrati di corte di appello in servizio nel territorio del distretto, il più anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di corte di appello nominato dal Presidente della Corte.Gli uffici elettorali presso i tribunali sono composti di tre magistrati di tribunale in servizio nel territorio del circondario, il più anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente del Tribunale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente del Tribunale.L’ufficio centrale elettorale presso le corti di appello dei capoluoghi di collegio è composto del Presidente della Corte, ovvero di un presidente di sezione da lui delegato, che lo presiede, di due magistrati di corte di appello e di due magistrati di tribunale, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente della Corte.TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamentoCapo I - Elezioni dei magistrati componenti del Consiglio.Sezione II - Elettorato attivo e passivo.4. Categorie di elettori e di eleggibili.L’appartenenza dei magistrati, nel giorno della elezione, alle categorie di elettori e di eleggibili indicate nell’art. 23 della legge, si determina con riferimento alla data del decreto di nomina o di promozione.5. Appartenenza dei magistrati alle circoscrizioni degli uffici e ai collegi elettorali.Ai fini della determinazione dell’ufficio e del collegio elettorale, secondo le disposizioni degli articoli 25 e 27 della legge, il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione dell’ufficio di provenienza finché non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di promozione, ferma tuttavia, per quanto concerne il cambiamento di categoria, la disposizione dell’articolo che precede.Agli stessi effetti di cui al comma precedente:a) i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa, ovvero collocati fuori ruolo per incarichi speciali ai sensi dell’art. 210 dell’ordinamento giudiziario o di altre disposizioni di legge, ovvero comunque addetti continuativamente ad altri uffici, anche non giudiziari, si considerano appartenenti alla circoscrizione dell’ufficio nel quale prestano effettivo servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;b) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell’ufficio cui erano assegnati prima dell’aspettativa.I magistrati comunque in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la rispettiva categoria, presso gli uffici elettorali di Roma.6. Formazione delle liste degli elettori e degli eleggibili.Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica:a) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, l’elenco dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e quello dei magistrati di corte di cassazione, con l’indicazione dell’ufficio giudiziario cui ciascuno di essi è addetto;b) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio presso uffici non giudiziari e di quelli collocati fuori ruolo;c) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e al Presidente della corte di appello di Roma, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio fuori del territorio dello Stato, nonché quelli dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative.Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, di concerto con il Procuratore Generale, forma la lista generale dei magistrati di corte di cassazione, indicando separatamente quelli con ufficio direttivo, con l’indicazione, per tutti, dell’ufficio di appartenenza, e la trasmette ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello.I presidenti delle corti di appello, di concerto con i procuratori generali, formano due liste dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti: nella prima sono iscritti i magistrati di corte di appello, nella seconda i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari. Estratti di quest’ultima lista, comprendenti i magistrati in servizio in ciascun circondario, sono trasmessi ai presidenti dei rispettivi tribunali.I presidenti delle Corti di appello inviano copia delle due liste indicate nel precedente comma al Presidente della corte di appello del capoluogo del collegio, il quale, di concerto con il Procuratore generale, forma due liste generali dei magistrati in servizio nei distretti compresi nel Collegio, indicando per ciascuno l’ufficio di appartenenza. Copie della prima lista, nella quale sono iscritti i magistrati di corte di appello, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello del collegio; copie della seconda, in cui sono iscritti i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali compresi nel collegio medesimo.7. Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili.Nelle liste di cui all’articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni.In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 24 della legge è apposta l’annotazione «non eleggibile». La stessa annotazione è apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianità alla data delle elezioni.8. Deposito delle liste.Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione, la lista generale indicata nell’art. 6, secondo comma, è depositata nella cancelleria della Corte suprema di cassazione e nelle cancellerie delle corti di appello.Entro lo stesso termine, la prima delle due liste generali indicate nel quarto comma dell’articolo citato è depositata nelle cancellerie delle corti di appello, comprese nel collegio, e la seconda nelle cancellerie dei tribunali facenti parte del collegio medesimo.Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste.9. Aggiornamento delle liste.Le liste sono aggiornate fino al giorno che precede le elezioni. A tal fine, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale:a) il Ministro per la grazia e giustizia comunica ai capi di corte i provvedimenti di promozione o di trasferimento;b) dell’assunzione delle funzioni da parte dei magistrati che, in seguito a promozione o a trasferimento, raggiungono una sede compresa nella circoscrizione di un diverso ufficio elettorale, è data immediata comunicazione ai capi degli uffici giudiziari presso i quali sono costituiti i due uffici elettorali e, se il nuovo ufficio è compreso in altro distretto di corte di appello o in altro collegio, anche ai presidenti delle due corti di appello e ai presidenti delle corti di appello dei due capoluoghi di collegio.10. Liste da trasmettere agli uffici elettorali.Una copia della lista generale indicata nell’art. 6, secondo comma, è trasmessa al presidente dell’ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.Ai presidenti degli uffici elettorali costituiti presso le corti di appello e presso i tribunali sono trasmessi, rispettivamente, una copia della lista dei magistrati di corte di appello e l’estratto della lista dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari, indicati nell’articolo 6, terzo comma.Ai presidenti degli uffici elettorali indicati nel comma precedente è comunicata altresì, secondo la rispettiva competenza, copia delle liste generali di cui all’art. 6, quarto comma.Ai presidenti degli uffici centrali elettorali è trasmessa copia di entrambe le liste generali indicate nel comma precedente.11. Rimborso di spese e indennità.Ai magistrati che per esercitare il diritto di voto si recano fuori del comune in cui ha sede l’ufficio cui sono addetti, e ai componenti degli uffici elettorali incaricati a norma dell’art. 23 di consegnare gli atti della elezione all’ufficio centrale elettorale, competono il rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione secondo le disposizioni in vigore.TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamentoCapo I - Elezioni dei magistrati componenti del Consiglio.Sezione III - Operazioni di voto.12. Giorno della votazione.La votazione per l’elezione dei componenti magistrati ha luogo in un giorno di domenica presso gli uffici elettorali previsti nell’art. 2, primo e secondo comma.13. Schede.Le schede per la votazione sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori, in conformità ai modelli A, B e C annessi al presente decreto.Esse sono spedite in congruo numero dal Ministero di grazia e giustizia al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello almeno venti giorni prima di quello stabilito per le elezioni.I presidenti delle corti di appello trasmettono ai presidenti delle sezioni distaccate e ai presidenti dei tribunali dipendenti le schede occorrenti per la votazione, in congruo numero.14. Sala elettorale.La sala in cui ha luogo la votazione deve essere arredata in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la segretezza del voto che deve essere espresso in cabina. Deve esservi un’urna la quale, previa constatazione dell’assenza di ogni contenuto, è sigillata prima dell’inizio della votazione.Una copia delle liste generali indicate nel primo e terzo comma dell’art. 10 è affissa nella sala in cui ha luogo la votazione.È vietata l’esposizione o la diffusione, sotto qualsiasi forma, di altre liste di eleggibili o comunque l’indicazione di persone o di gruppi di persone determinate per le quali può essere espresso il voto.15. Operazioni preliminari.L’ufficio elettorale si riunisce alle ore 8.Il presidente appone il bollo dell’ufficio giudiziario presso cui ha sede l’ufficio elettorale su un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista. Il bollo è apposto all’esterno della scheda.Le altre schede sono conservate a cura del presidente, e sono utilizzate, previa apposizione del bollo, qualora si presentino a votare, a norma del secondo comma dell’articolo seguente, elettori non iscritti nella lista, ovvero quando occorra sostituire schede deteriorate.La votazione ha inizio alle ore 9 e prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano nella sala dell’ufficio elettorale sono ammessi a votazione anche oltre il termine predetto.16. Votazione.I magistrati, previa identificazione, votano secondo l’ordine in cui si presentano.Sono ammessi a votare i magistrati iscritti, rispettivamente, nelle liste degli elettori indicate nell’art. 6, secondo e quarto comma, e quelli che, anche se non iscritti, provino di avere assunto servizio entro il giorno delle elezioni in un ufficio compreso nella circoscrizione dell’ufficio elettorale. Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista.Il presidente dell’ufficio elettorale, o in sua assenza il componente più anziano, consegna una scheda e una matita a ciascun votante. Questi, nell’apposita cabina scrive sulla scheda il cognome e il nome dei magistrati per i quali vota, aggiungendo, nei casi di omonimia, anche l’indicazione dell’ufficio cui essi sono addetti.L’elettore chiude quindi la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, in presenza dell’elettore, la pone nell’urna.Il segretario prende nota, nella lista degli elettori, dell’avvenuta manifestazione del voto.Nello spazio riservato all’ufficio elettorale, gli elettori sono ammessi per il tempo necessario alla manifestazione del voto.17. Chiusura della votazione.Dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 14 hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti sulla base delle indicazioni apposte dal segretario nella lista degli elettori.La lista, firmata in ogni foglio dal presidente e da uno dei magistrati componenti l’ufficio, è chiusa in plico sigillato. In altro plico sono chiuse le schede non utilizzate, comprese quelle deteriorate. I due plichi sono immediatamente depositati nella cancelleria dell’ufficio giudiziario presso cui è costituito l’ufficio elettorale.TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamentoCapo I - Elezioni dei magistrati componenti del Consiglio[186].Sezione IV - Operazioni di scrutinio.18. Spoglio delle schede.Ultimate le operazioni di cui all’articolo precedente, uno dei componenti del seggio estrae le schede dall’urna ad una ad una e le porge al presidente, il quale enuncia i voti. Di questi è presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell’ufficio e dal segretario.Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nello spazio riservato all’ufficio elettorale e sollevare contestazioni sulla validità delle schede e dei voti.19. Nullità delle schede e dei voti.Sono nulle, oltre le schede bianche:a) le schede non conformi al modello prescritto o prive del bollo indicato nell’art. 15, ovvero recanti scrittura o segni tali da far riconoscere l’elettore;b) le schede contenenti voti a favore di un numero di magistrati eccedente quello per il quale è consentito votare secondo le indicazioni delle schede stesse.Sono nulli i voti espressi a favore di magistrati appartenenti ad uffici non compresi nel collegio elettorale, ovvero a favore di magistrati di categoria diversa da quella per cui ha luogo la votazione.20. Vidimazione di carte e schede.Le carte relative ad osservazioni e proteste sono immediatamente vidimate con la firma del presidente dell’ufficio elettorale.Nello stesso modo sono vidimate le schede bianche, quelle per le quali sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti e quelle contestate. Sulle schede è indicato il motivo per cui ha luogo la vidimazione.21. Formazione dei plichi.Alla fine delle operazioni, gli uffici presso i quali ha avuto luogo la votazione procedono alla formazione:a) del plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste, le schede bianche, le schede di cui sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti, e le schede contestate;b) del plico contenente le schede con voti validi e una copia delle tabelle di scrutinio.22. Compiti dell’ufficio unico elettorale.L’ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione:a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle operazioni di voto;b) attribuisce i voti validi, dichiara le nullità e decide sulle contestazioni relative alla validità delle schede e dei voti.Compiute tali operazioni, il presidente dell’ufficio:a) proclama eletti, nel limite dei posti riservati a ciascuna categoria di eleggibili, i magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e i magistrati di corte di cassazione che hanno riportato il maggior numero di voti;b) comunica al Presidente del Consiglio superiore della magistratura i nomi dei magistrati eletti; uguale comunicazione è fatta agli eletti e al Ministro per la grazia e giustizia;c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore, un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia, e un terzo sia conservato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione insieme con i plichi di cui all’articolo precedente.23. Compiti degli uffici elettorali.Gli uffici elettorali presso le corti di appello o sezioni distaccate di corte di appello e presso i tribunali:a) decidono sulle questioni o proteste riferentisi alle operazioni di voto;b) attribuiscono i voti validi non contestati;c) rilevano le nullità e prendono atto delle contestazioni sulla validità delle schede e dei voti, riservando la decisione, in entrambi i casi, all’ufficio centrale elettorale.Compiute tali operazioni, il presidente dell’ufficio:a) incarica uno dei magistrati componenti l’ufficio di consegnare immediatamente all’ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capoluogo del collegio un esemplare del verbale delle operazioni, con copia delle tabelle di scrutinio, ed il plico di cui alla lettera a) dell’art. 21;b) dispone che un altro esemplare del verbale sia custodito nella cancelleria dell’ufficio giudiziario presso cui ha sede l’ufficio elettorale, insieme con il plico di cui alla lettera b) dell’articolo citato.24. Compiti dell’ufficio centrale elettorale.L’ufficio centrale elettorale presso la corte d’appello del capoluogo del collegio:a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle proprie operazioni;b) decide sulla validità delle schede e dei voti nei casi indicati nella lettera c) del primo comma dell’articolo precedente;c) somma i voti attribuiti a ciascun magistrato di corte di appello e a ciascun magistrato di tribunale negli uffici elettorali del collegio;d) forma il plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste.Compiute tali operazioni, il presidente dell’ufficio:a) proclama eletti il magistrato di corte di appello e il magistrato di tribunale che hanno riportato il maggior numero di voti;b) provvede alle comunicazioni prescritte dall’art. 22, secondo comma, lettera b);c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore; un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia; e un terzo sia conservato nella cancelleria della corte di appello insieme con il plico di cui alla lettera d) del comma precedente e con gli atti pervenuti dagli uffici elettorali del collegio, previa ricostituzione dei plichi di cui all’art. 21, lettera a).25. Verbali.I verbali delle operazioni elettorali e dei risultati dello scrutinio sono redatti dal segretario e firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti dell’ufficio.I magistrati per i quali è stato espresso il voto sono elencati nei verbali secondo l’ordine decrescente del numero dei voti assegnati a ciascuno di essi.TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamentoCapo I - Elezioni dei magistrati componenti del Consiglio.Sezione V - Reclami.26. Provvedimenti sui reclami.Agli effetti della disposizione contenuta nell’art. 29 della legge, il Consiglio superiore della magistratura può richiedere, agli uffici giudiziari presso cui sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.Il Consiglio superiore provvede alle rettifiche conseguenti all’accoglimento dei reclami.Se annulla le operazioni di uno o più uffici elettorali, può disporre, in quanto sia necessario e limitatamente agli uffici stessi, la rinnovazione delle elezioni. Queste hanno luogo entro sessanta giorni dalla dichiarazione di nullità delle precedenti operazioni, salva l’osservanza della disposizione dell’art. 21, ultimo comma, della legge.TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamentoCapo II - Posizione giuridica dei componenti del Consiglio.27. Divieto di rielezione.Il divieto stabilito dall’art. 32 della legge vale anche per i componenti che, per qualsiasi ragione, siano cessati dalla carica prima della scadenza del quadriennio.Parimenti un componente già eletto dai magistrati non può essere rieletto dal Parlamento per il quadriennio successivo, e viceversa.28. Cessazione dalla carica per promozione.Il magistrato componente del Consiglio superiore, se è promosso in base a dichiarazione di promovibilità ottenuta nello scrutinio prima della elezione, ovvero in seguito a concorso la cui graduatoria sia stata formata prima della elezione stessa, cessa di far parte del Consiglio dal giorno in cui assume le nuove funzioni.29. Incompatibilità.Se le cause di incompatibilità previste nell’art. 33, primo, secondo e quarto comma della legge, preesistono alla elezione, il componente del Consiglio superiore deve, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, comunicare la propria opzione al Presidente. Nel caso di contestazione dell’elezione, il termine resta sospeso fino alla pronunzia di cui all’art. 29, secondo comma, della legge.Se il componente dichiara di optare per la permanenza nel Consiglio superiore, deve entro quindici giorni far cessare la causa di incompatibilità.Se il componente non ottempera alle disposizioni dei commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura lo dichiara decaduto dalla carica.Qualora le cause di incompatibilità si verifichino durante il quadriennio, il componente decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio superiore.30. Collocamento fuori ruolo.I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell’elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive[187].30-bis. Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore[188].I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell’incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avrà efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell’articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamentoCapo III - Organizzazione del Consiglio.31. Commissioni.Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, determina all’inizio di ogni anno il numero e le attribuzioni delle commissioni, aventi il compito di riferire al Consiglio, previste dall’art. 3 della legge, e nomina i componenti scegliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, e per un terzo fra quelli eletti dal Parlamento.Nomina altresì i presidenti delle commissioni indicate nel precedente comma e quello della commissione speciale di cui all’art. 11, ultimo comma, della legge.32. Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare.Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell’articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione[189].33. Composizione del collegio giudicante della sezione disciplinare[190].34. Magistrati e cancellieri della segreteria.I magistrati che costituiscono la segreteria sono posti fuori del ruolo organico della Magistratura. Alla cessazione dell’incarico sono ricollocati in ruolo, previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.I magistrati della segreteria cessano dall’incarico alla scadenza del Consiglio superiore, ma possono essere riconfermati. Continuano tuttavia nell’incarico finché non sono sostituiti.I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori delle Piante organiche degli uffici giudiziari.35. Attribuzioni dei segretari.I magistrati della segreteria:a) assistono, se richiesti, alle adunanze del Consiglio superiore e della sezione disciplinare e redigono il verbale;b) assistono, se richiesti, alle riunioni del Comitato di presidenza e delle commissioni di cui agli artt. 3 e 11, ultimo comma, della legge;c) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni dal Presidente di detto Comitato.TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamentoCapo IV - Funzionamento del Consiglio.36. Inizio del funzionamento.Ad ogni effetto, la durata del Consiglio superiore si computa dal giorno dell’insediamento.37. Adunanze.Gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio superiore sono comunicati preventivamente al Ministro, il quale può formulare osservazioni.Nelle materie in cui è prescritta la relazione della commissione competente, si dà anzitutto lettura della relazione stessa, salvo che questa non sia fatta oralmente da un componente della commissione. Sono lette quindi le osservazioni del Ministro, quando questi non le esponga personalmente avvalendosi della facoltà di cui all’art. 16 della legge. Si fa poi luogo alla discussione e alla deliberazione.Il segretario del Consiglio superiore redige il processo verbale della riunione, indicando le persone intervenute, gli argomenti trattati e, succintamente, le dichiarazioni fatte.Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Esso è letto ed approvato nella seduta successiva.Un estratto del verbale è trasmesso dal Comitato di presidenza al Ministro per i provvedimenti di cui all’art. 17 della legge.Il Ministro ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore copia degli atti in base ai quali esso emana le proprie deliberazioni.38. Delega ai presidenti delle corti di appello.La delega ai presidenti delle corti di appello per la nomina e la revoca dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, è conferita, su conforme deliberazione del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. La delega può esser conferita per tutta la durata del Consiglio superiore.39. Istanze e rapporti.Tutte le istanze relative a materie di competenza del Consiglio superiore della magistratura, nelle quali il Ministro può fare richieste o formulare osservazioni, possono essere rivolte o al Consiglio superiore per il tramite del Ministro, che, in tal caso, le trasmette al Consiglio con le proprie richieste od osservazioni; oppure direttamente al Consiglio superiore, che le comunica al Ministro per le sue richieste od osservazioni.La medesima disposizione si applica ai rapporti dei capi di corte, salvo che questi non siano stati richiesti direttamente dal Consiglio superiore o dal Ministro.Ai rapporti di carattere disciplinare si applica la disposizione dell’art. 59, primo comma.40. Richieste all’Ispettorato.Il Consiglio superiore, nel fare le sue richieste all’Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, ne informa il Ministro, al quale può richiedere che autorizzi l’esame dei fascicoli personali dei singoli magistrati.L’Ispettore generale trasmette direttamente al Consiglio la relazione e gli atti delle inchieste promosse dal Consiglio stesso, e contemporaneamente ne invia copia al Ministro.41. Relazioni annuali dei procuratori generali.Le relazioni previste nell’art. 86 dell’ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore.La facoltà prevista nell’art. 88 dell’ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore.42. Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze.I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro.TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamentoCapo V - Attribuzioni del Consiglio.Sezione I - Assunzioni e promozioni.43. Concorsi.Il concorso per la nomina a uditore giudiziario, l’esame pratico per la promozione ad aggiunto giudiziario e i concorsi per le promozioni a magistrato di corte di appello e a magistrato di corte di cassazione, su richiesta del Ministro, sono deliberati dal Consiglio superiore indetti dal Ministro stesso.44. Commissioni di concorso e di scrutinio.La composizione delle commissioni giudicatrici è regolata dalle norme dell’ordinamento giudiziario.Delle commissioni di concorso e di scrutinio possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio superiore.I componenti delle commissioni possono essere confermati anche per l’espletamento di esami e concorsi consecutivi.45. Composizione delle commissioni di scrutinio.Gli scrutini sono deliberati dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro. Essi sono regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario.La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione è composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 . Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello è composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione è sostituito dal componente effettivo più anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 , ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello è sostituito dal componente effettivo più anziano[191].46. Ammissione al concorso per uditore giudiziario.Il giudizio sull’ammissione al concorso per uditore giudiziario, previsto nell’articolo 124, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario , spetta al Consiglio superiore.47. Nomina a uditore giudiziario.La facoltà prevista nell’art. 127, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro.48. Tirocinio giudiziario[192].49. Ammissione all’esame per aggiunto giudiziario.50. Promozione a magistrato di tribunale.La promozione alla categoria di magistrato di tribunale, prevista nell’art. 139 dell’ordinamento giudiziario , è disposta su parere motivato del Consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza.Il parere è comunicato all’interessato e al Ministro. L’interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell’art. 11 della legge.51. Ammissione al concorso per magistrato di corte di appello.L’ammissione al concorso per la promozione a magistrato di corte di appello è deliberata dal Consiglio superiore su parere motivato del Consiglio giudiziario.Il parere è comunicato all’interessato ed al Ministro. L’interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro quindici giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell’art. 11 della legge.Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia il parere per l’ammissione al concorso è riservato al Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.52. Produzione dei titoli nei concorsi e negli scrutini.La determinazione del periodo al quale debbono riferirsi i lavori giudiziari a norma dell’art. 158, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario , spetta al Consiglio superiore. Il provvedimento previsto dal terzo comma è adottato dal Comitato di presidenza.Le stesse disposizioni si applicano per la determinazione dei periodi previsti negli artt. 163, secondo comma, e 164, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario .53. Ordine delle promozioni per scrutinio.La facoltà, prevista nell’art. 172, primo comma, dell’ordinamento giudiziario , di derogare all’ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura.54. Reclami e ricorsi.Scaduto il termine di trenta giorni indicato nell’art. 12 della legge, il Consiglio superiore prende in esame i reclami proposti, ed entro i trenta giorni successivi approva la graduatoria quando non vi riscontra violazioni di legge.Alle decisioni del Consiglio superiore sui ricorsi previsti nell’art. 13 della legge si applica la disposizione dell’art. 167, settimo comma, dell’ordinamento giudiziario.I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore che abbiano fatto parte di commissioni di concorso o di scrutinio non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio sui reclami e sui ricorsi proposti, a norma degli artt. 12 e 13 della legge, avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni stesse[193].TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamentoCapo V - Attribuzioni del Consiglio.Sezione II - Guarentigie e disciplina.55. Provvedimenti in materia di inamovibilità.I provvedimenti previsti negli artt. 2, secondo comma, e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, sono adottati in conformità di deliberazione motivata del Consiglio superiore, osservate le formalità prescritte dall’art. 4 dello stesso decreto.Nei casi previsti nel quarto e quinto comma dell’art. 3 sopracitato non è richiesto il parere del Consiglio giudiziario.56. Poteri di sorveglianza del Ministro.Per l’esercizio dell’azione disciplinare, per l’organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché per l’esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e può richiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati[194].TITOLO I Disposizioni di attuazione e di coordinamentoCapo V - Attribuzioni del Consiglio.Sezione III - Attribuzioni particolari.63. Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti.I provvedimenti previsti negli artt. 7, 12, secondo comma, 37 e 112, dell’ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono adottati, su richiesta del Ministro, con l’osservanza delle forme previste nell’art. 17 della legge.Restano ferme le facoltà attribuite al Ministro negli artt. 10 e 162, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai capi di corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello stesso ordinamento e dell’art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232.64. Autorizzazione alle funzioni di arbitro.L’autorizzazione prevista nell’art. 16, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario è concessa dal Consiglio superiore che ne informa il Ministro.65. Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità.La valutazione prevista nell’art. 19, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario spetta al Consiglio superiore.

[137] Comma modificato dall'art. 1, l. 2002/44.[138] Comma sostituito dall'art. 1, l. 1975/695.[139] La Corte costituzionale, con sentenza 2003/262 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare.[140] Comma modificato dall'art. 2, l. 2002/44.[141] Comma prima sostituito dall'art. 3, l. 1985/655 e poi modificato dall'art. 2, l. 2002/44.[142] Comma prima sostituito dall'art. 3, l. 1985/655 e poi modificato dall'art. 2, l. 2002/44.[143] Comma abrogato dall'art. 2, l. 2002/44.[144] Comma sostituito prima dall'art. 1, l. 1967/1198 e poi dall'art. 1, l. 1981/1.[145] Comma prima sostituito dall'art. 2, l. 1975/695 e poi modificato dall'art. 3, l. 2002/44.[146] Comma modificato dall'art. 4, l. 2002/44.[147] Comma sostituito dall'art. 4, l. 2002/44.[148] Comma sostituito prima dall'art. 2, l. 1967/1198 e poi dall'art. 2, l. 1981/1. Con sentenza 1971/12 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della l. 1967/1198, nonché del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte «ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale».[149] Comma aggiunto dall'art. 1, l. 1990/74.[150] Comma aggiunto dall'art. 4, l. 2002/44.[151] Vedi, anche, l'art. 1, d.l. 1995/361, modificato dall'art. 3, l. 2006/269, per il quale “l'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura”.[152] Vedi, anche, l'art. 1, d.l. 1995/361, come da nota che precede.[153] Comma sostituito prima dall'art. 3, l. 1967/1198, poi dall'art. 1, l. 1977/908 ed infine dall'art. 2, l. 1990/74.[154] Articolo aggiunto dall'art. 3, l. 1990/74.[155] Vedi, anche, l'art. 1, d.l. 1995/361 come da nota 232.[156] Comma sostituito dall'art. 4, l. 1967/1198. Con Deliberazione C.S.M. 27 giugno 1996 è stato approvato il regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio.[157] Articolo aggiunto dall'art. 4, d.l. 1987/394.[158] Comma sostituito dall'art. 5, l. 1967/1198.[159] Comma sostituito dall'art. 3, l. 1981/1. Vedi, anche, art. 31, l. 1963/1. Il comma in questione è stato poi modificato dall'art. 32, d.P.R. 1988/449.[160] Articolo sostituito dall'art. 13, d.lgs 1997/398.[161] Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 12, l. 2001/48.[162] Comma modificato dall'art. 11, l. 2001/48.[163] Articolo sostituito dall'art. 6, l. 1967/1198.[164] Numero abrogato dall'art. 31, d.lgs 2006/109.[165] Comma sostituito dall'art. 4, l. 1990/74.[166] Numero sostituito dall'art. 4, l. 1981/1.[167] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 5, l. 2002/44.[168] Articolo abrogato dall'art. 12, l. 2002/44.[169] Articolo sostituito dall'art. 6, l. 2002/44.[170] Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 1990/74 e poi abrogato dall'art. 12, l. 2002/44.[171] Articolo abrogato dall'art. 12, l. 2002/44.[172] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 7, l. 2002/44.[173] Articolo sostituito dall'art. 8, l. 2002/44.[174] Articolo sostituito dall'art. 9, l. 2002/44.[175] Articolo sostituito dall'art. 10, l. 2002/44.[176] Articolo aggiunto dall'art. 5, l. 1981/1.[177] Comma sostituito dall'art. 11, l. 1990/74.[178] Periodo aggiunto dall'art. 11, l. 1990/74.[179] Comma aggiunto dall'art. 12, l. 1990/74.[180] Articolo soppresso dall'art. 2, l. 1965/838, e il cui art. 1 dispone: «I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del Consiglio da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.I magistrati componenti il Consiglio superiore possono tuttavia partecipare agli scrutini indetti mentre sono in carica; in tal caso le valutazioni di cui all'art. 17 e seguenti della l. 4 gennaio 1963, n. 1, saranno fatte soltanto nell'anno successivo a quello in cui i magistrati hanno cessato di far parte del Consiglio della nuova Commissione di scrutinio.Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del magistrato decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore o fosse venuto a trovarsi nella condizione di cui al primo comma del presente articolo.Le disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che non sono stati ancora definiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.I termini di cui agli artt. 14 e 27 della l. 4 gennaio 1963, n. 1, sono riaperti per consentire ai magistrati di cui al primo comma di presentare la domanda di partecipazione agli scrutini».[181] Articolo sostituito dall'art. 6, l. 1981/1.[182] Articolo abrogato per effetto dell'art. 6, l. 1981/1.[183] Articolo sostituito dall'art. 11, l. 2002/44.[184] Comma sostituito dall'art. 7, l. 1981/1.[185] Per deroghe vedi artt. 2, ult. co., e 3, co. 7, l. 1963/1.[186] Vedi anche d.P.R. 2002/67.[187] Comma sostituito da ultimo, dall'art. 13, l. 2002/44.[188] Articolo aggiunto dall'art. 9, l.1981/1.[189] Comma sostituito dall'art. 10, l. 1981/1[190] Articolo abrogato dall'art. 11, l. 1981/1.[191] Riformulazione in commi per effetto dell'art. 1, l. 1965/480.[192] Articolo abrogato dall'art. 38, d.lgs. 2006/26.[193] La Corte costituzionale, con sentenza 1973/51 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 54, nella parte in cui esclude i membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura dal divieto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio, previste nei commi primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni[194] Gli articolo da 57 a 62 sono abrogati per effetto dell'art. 31, d.lgs. 2006/109.


Nessun commento:

Posta un commento